Statuto dello S.N.A.TE.R.
Approvato al XVII° Congresso Generale
Fiuggi 2009

TITOLO I°
COSTITUZIONE

Articolo 1 – COSTITUZIONE

E’ costituito, con sede in Roma, il Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni, di seguito denominato S.N.A.TE.R. organismo federativo dei lavoratori operanti nelle aziende dei seguenti settori:
radiotelevisivi pubblici e privati;
telecomunicazioni;
editrici di quotidiani e periodici;
spettacolo, fondazioni lirico-sinfoniche e ballo;
aziende da queste controllate, od operanti in regime di appalto nei settori
sopra indicati;
pensionati delle aziende di tutti i suddetti settori.
1.1 Su richiesta di gruppi di lavoratori dipendenti di aziende di settori diversi da quelli prima richiamati, si potranno costituire ulteriori settori. In attesa della successiva ratifica congressuale la Segreteria Generale provvederà alla loro
organizzazione.

1.2 L’associazione è regolata dal presente Statuto e dagli allegati di cui sono parte integrante (Codice Etico–Disciplinare, Regolamento Economico, Regolamento Elettorale); per tutto quanto non previsto valgono le norme di
legge.

Articolo 2 – FINALITA’

Lo S.N.A.TE.R. esercita nel modo più ampio il mandato a stipulare patti di lavoro, tenendo sempre in considerazione le indicazioni provenienti dalla base; esplica funzioni di tutela e propone l’ampliamento dei diritti dei lavoratori e dei
pensionati. Lo S.N.A.TE.R. mette al centro della propria attività l’attenzione ai bisogni ed allo sviluppo dell’uomo visto nella sua interezza di lavoratore e cittadino.
Lo S.N.A.TE.R. si propone di studiare le norme che regolano i rapporti che intercorrono fra i lavoratori ed il datore di lavoro ed il trattamento adeguato alla posizione funzionale e professionale che essi occupano nell’Azienda.
Questi scopi saranno perseguiti con ogni idoneo mezzo, promuovendo pubblicazioni, stampe, anche periodiche, e l’organizzazione di corsi di studio e formazione.

2.1 -Il Sindacato per il raggiungimento delle sue finalità è impegnato a praticare e diffondere il concetto di autonomia, mutualità e solidarietà attraverso la conoscenza e la libera circolazione dell’informazione, fornendo assistenza e consulenza legale ed amministrativa, sviluppando intese ed iniziative attraverso accordi con Enti ed Organismi pubblici e privati e formulando progetti operativi per il raggiungimento delle suddette finalità.
Il Sindacato nel perseguimento delle finalità potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzioni, con Enti, Organismi e Società di servizi.

2.2 -Per il perseguimento del finalità summenzionate, gli Associati saranno tenuti ad osservare quanto predisposto dal Regolamento Etico -Disciplinare allegato al presente Statuto.

Articolo 3 – AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

Lo S.N.A.TE.R., per sua natura, è indipendente da tutti i partiti e correnti politiche.
Afferma la volontà di essere unito e solidale con tutti i lavoratori e pensionati e si propone di stabilire rapporti ed intese per il perseguimento di obiettivi comuni con altre Organizzazioni con le quali, in specifiche circostanze, si condividano metodi ed obiettivi.

TITOLO II°
SOCI E QUOTE SOCIALI

Articolo 4 – ASSOCIATI

Possono far parte dello S.N.A.TE.R. i lavoratori, in attività di servizio od in pensione, delle Aziende operanti nei settori indicati all’art. 1 e che non siano iscritti ad altro Sindacato.

4.1 -La richiesta di associazione all’Organizzazione ( iscrizione ) avviene mediante compilazione di apposito modulo predisposto, che dovrà prevedere l’accettazione delle finalità e delle norme statutarie dello S.N.A.TE.R..
Essa è subordinata all’accettazione della struttura sindacale territoriale e comunque potrà essere respinta dalla Segreteria Generale e/o Nazionale.

4.2 – Soci onorari e soci emeriti.
La Segreteria Generale può nominare Soci Onorari, ovvero coloro che, pur non rientrando nella casistica di cui all’art. 1, hanno con la loro opera dato fattiva collaborazione all’attività del sindacato e Soci Emeriti, ovvero coloro che hanno dimostrato impegno in cariche a tutela degli associati, lunga militanza ed esperienza.
Le suddette cariche non danno diritto al voto, né obbligo al pagamento della quota associativa.
Tali cariche potranno essere utilizzate dalla Segreteria Generale per particolari incarichi a favore dell’Organizzazione
Della nomina di Soci Onorari ed Emeriti dovrà essere data comunicazione alla Consulta dopo l’accettazione dei medesimi.

Articolo 5 – QUOTE SOCIALI

L’iscrizione sarà inoltrata dalla struttura sindacale alle Aziende od Enti per procedere alle trattenute sulla retribuzione o pensione; su decisione dell’Associato, potrà essere prevista la contribuzione diretta mediante versamento in contanti o sul conto corrente del Sindacato.

5.1 -Il contributo sociale è di norma mensile e la sua misura massima è fissata dalla Segreteria Generale; le modalità di applicazione saranno stabilite di volta in volta dai Direttivi Nazionali di Settore. Diverse modalità di contribuzione
possono essere previste dalla Segreteria Generale per chi versa direttamente al Sindacato la quota di iscrizione.

TITOLO III°
ORGANIZZAZIONE INTERNA E STRUTTURE SINDACALI

Articolo 6 – REGOLE DI DEMOCRAZIA INTERNA

Tutte le cariche sociali sono elettive; tutti gli Associati sono elettori ed eleggibili, purché in regola con il pagamento delle quote Associative da almeno tre mesi.

6.1 – Ad eccezione del Congresso Generale, tutte le decisioni previste dal presente Statuto devono essere prese a maggioranza di voti e, come le elezioni, devono essere effettuate mediante voto diretto e segreto, salvo una diversa modalità di voto assunta all’unanimità.
Il diritto al voto può essere esercitato dall’Associato, regolarmente iscritto, con le modalità previste dal Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto.

6.2 -La ratifica e comunicazione delle cariche sociali, a seguito di nuove elezioni e/o cooptazione, sarà effettuata dagli organismi.
Nel caso siano in corso procedimenti attivati da meno di 60 giorni presso il Collegio dei Probiviri, la ratifica e comunicazione sarà sospesa fino all’esito del procedimento.

6.3 -L’Associato che viene meno ai doveri derivanti dagli scopi e norme che costituiscono lo Statuto, verrà sottoposto al giudizio secondo quanto disposto dal Regolamento Etico – Disciplinare.
L’Associato che, ricoprendo cariche sindacali, non partecipa alle previste attività del Sindacato e/o non svolga adeguatamente i compiti cui è chiamato, previa segnalazione degli organismi di appartenenza ai competenti organismi a carattere Nazionale e relativa decisione di questi ultimi, può essere sostituito da altro Associato.
Nella sostituzione si dovrà tenere conto dell’esito delle ultime elezioni effettuate e cioè il primo dei non eletti, o a scalare, in ordine delle preferenze, accertandosi della disponibilità del nuovo componente a partecipare alle attività
del Sindacato. Qualora non fosse possibile la sostituzione si dovranno indire nuove elezioni.
Della sostituzione dovrà essere data opportuna informativa a tutti gli Associati interessati nonché alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Nazionale.

6.4 – Qualora il Direttivo Regionale di settore decidesse di avvalersi della partecipazione all’attività sindacale di un associato può decidere di cooptarlo.
La cooptazione dovrà essere in primo luogo decisa a maggioranza semplice dalla struttura territoriale stessa, successivamente dovrà essere autorizzata dall’organismo di livello superiore. Il cooptato non avrà diritto al voto.

Articolo 7 – STRUTTURE TERRITORIALI

Nell’intento di privilegiare il rapporto tra Associati e cariche sindacali all’interno delle varie aziende e per armonizzare le politiche sindacali deliberate dal Congresso Generale e dagli organi Direttivi Nazionali si definisce l’organizzazione di seguito descritta.

Gli Associati di ogni singola azienda componente lo S.N.A.TE.R., a livello territoriale, possono costituire rappresentanze aziendali nelle seguenti forme:

a) -Sezioni Aziendali Sindacali – Qualora l’Organizzazione non sia firmataria di CCNL o di Protocolli di Relazioni Sindacali. Il lavoro di ogni Sezione Sindacale Aziendale è coordinato da un Segretario di Sezione il quale viene
eletto secondo le norme dell’art. 6 e 6.1 del presente Statuto.
Il Segretario della Sezione Sindacale Aziendale ha il dovere di mantenersi in stretto contatto con gli organi direttivi ed esecutivi del Sindacato territoriale.

b) -Direttivo Regionale Aziendale -Qualora l’Organizzazione sia firmataria di CCNL o di un Protocollo di Relazioni Sindacali, gli associati possono costituire rappresentanze sindacali secondo le norme di legge o di accordi. Il Direttivo
Regionale Aziendale sarà composto da dirigenti sindacali eletti dagli Associati in ambito locale nelle proporzioni definite dalle rispettive Segreterie Nazionali con le modalità di cui all’art. 6 e 6.1, il cui compito è quello di assumere decisioni, in linea a quanto stabilito dal presente Statuto e dalle linee indicate dal Congresso, gestire l’attività sindacale nell’ambito della propria azienda sotto il coordinamento e la supervisione della Segreteria Regionale Aziendale

7.1 -Le rappresentanze sindacali costituite, oltre agli scopi e le finalità dell’Associazione, hanno anche il compito di informare gli Associati sulle attività e deliberazioni degli Organismi Sindacali, informare tempestivamente gli stessi
dell’attività svolta, partecipare alle elezioni di tutti gli organismi rappresentativi previsti, studiare i problemi locali delle categorie e di tutte quelle iniziative in linea con il presente Statuto e quanto stabilito dal Congresso.
Tutti i componenti le RSU/RLS, Associati allo S.N.A.TE.R., faranno parte a tutti gli effetti delle strutture regionali ( Direttivi Regionali Aziendali ) sommandosi numericamente a quanto stabilito dalle Segreterie Nazionali.

7.2 -Segreteria Regionale Aziendale -i Componenti del Direttivo Regionale Aziendale eleggono, con le modalità di cui all’art.6 e 6.1, la Segreteria Regionale Aziendale in numero dispari, considerando il numero degli Associati, la consistenza numerica del Direttivo Regionale Aziendale stesso e la realtà lavorativa aziendale regionale.
La Segreteria Regionale Aziendale ha il compito di gestire, in accordo con il rispettivo Direttivo Regionale Aziendale, i rapporti sindacali e le altre attività riguardanti gli interessi degli Associati in sede locale all’interno dell’azienda
rappresentata.

7.3 -Nell’ambito della Segreteria Regionale Aziendale, è previsto obbligatoriamente l’incarico di Segretario Responsabile, il quale avrà il compito di coordinare l’attività sindacale dell’organizzazione nell’ambito
dell’azienda di competenza. Ove il numero degli Associati e l’opportunità lo richieda, potranno essere assegnati nell’ambito della Segreteria Regionale Aziendale incarichi specifici per le attività di organizzazione e di Amministrazione, oltre ad altri incarichi da definirsi anche in funzione delle delibere congressuali e/o su indicazione dei rispettivi Direttivi Nazionale di Settore.
Ne consegue che, ove il numero dei componenti il Direttivo Regionale Aziendale non lo consenta, gli incarichi potranno essere cumulati.

7.4 – Nelle Regioni dove esistono più Segreterie Regionali aziendali e/o Sezioni Aziendali Sindacali delle aziende di cui all’art. 1, i relativi Segretari Responsabili possono costituire una struttura di Coordinamento per uniformare le politiche sindacali nella Regione.

Articolo 8 – CONGRESSO

Le direttive di azione dello S.N.A.TE.R. sono determinate dal Congresso Generale dei Delegati, che si riunisce di regola ogni quattro anni ed ogni volta che lo richiedano i due terzi dei componenti del Direttivo Generale od il 50% + 1 degli Associati. Le decisioni del Congresso Generale sono impegnative per tutti gli Associati dello S.N.A.TE.R.

8.1 -La data di convocazione del Congresso Generale dovrà essere notificata, a cura della Segreteria Generale, ai Segretari Regionali almeno due mesi prima.

8.2 -Partecipano al Congresso Generale, con parità di doveri, componenti di diritto e componenti elettivi.
Sono componenti di diritto e sono rieleggibili:

il Segretario Generale;
i componenti la Segreteria Generale;
i componenti di ciascuna Segreteria Nazionale di Settore;
i componenti il Collegio dei Sindaci.

Sono componenti elettivi ed eleggibili i Delegati eletti di cui al punto successivo.

8.3 – I Delegati al Congresso Generale sono eletti dagli Associati delle articolazioni territoriali S.N.A.TE.R. nella percentuale di un delegato ogni 50, o frazione, degli Associati di appartenenza.
Ogni Delegato dispone al Congresso Generale di un numero di voti pari al numero degli Associati alla sezione S.N.A.TE.R. di appartenenza diviso per il numero dei componenti la propria Delegazione.
I componenti di diritto esprimono un solo voto.

8.4 – Le modifiche allo Statuto sono decise dal Congresso Generale.
Le proposte di modifica dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro quindici giorni dalla data di convocazione del Congresso.
Le variazioni statutarie verranno sottoposte al vaglio della Consulta, al fine di valutarne l’applicazione, verificando che quanto proposto non sia in contrasto con altri articoli statutari, e/o norme di legge.
Quanto deciso della Consulta sarà sottoposto all’approvazione dei Delegati al Congresso, i quali, dopo dibattito e con votazione palese, come previsto all’art. 6.1, esprimeranno la loro decisione.
Le modifiche allo Statuto saranno approvate se otterranno l’adesione di un numero di voti equivalenti ai 2/3 degli Associati rappresentati al Congresso.

8.5 – Nel caso sopravvengano sostanziali modifiche legislative, o mutamenti di fatto degli assetti contrattuali e/o societari, le modifiche e/o gli adattamenti allo Statuto strettamente necessari al raggiungimento delle finalità del Sindacato potranno essere proposti dalla Consulta ed attuati dalla Segreteria Generale.
Le stesse modifiche saranno sottoposte all’approvazione del successivo Congresso con le modalità di cui al precedente paragrafo.

8.6 – I Delegati al Congresso Generale delle società appartenenti ai settori, di cui all’art.1, eleggono congiuntamente:
Segretario Generale;
Collegio dei Probiviri;
Collegio dei Sindaci;
Consulta, per i componenti eleggibili.
Per l’elezione del Segretario Generale è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei delegati al congresso nei primi due scrutini; negli eventuali successivi scrutini è sufficiente la maggioranza della metà più uno dei soci rappresentati.

8.7 -I Delegati al Congresso indicano, con l’approvazione di apposite mozioni,  la linea di azione che dovrà seguire il Sindacato fino al Congresso successivo.

8.8 – Delega – L’istituto della delega può essere esercitato solo tra componenti dello stesso organismo. Allo scopo di accrescere la partecipazione sindacale, ciascun componente può ricevere una sola delega.

Norma Transitoria

I Delegati al Congresso ritengono politicamente opportuno scegliere il Segretario Generale tra gli iscritti delle strutture aziendali più affermate sul piano dei rapporti contrattuali e delle relazioni industriali ed istituzionali.

Articolo 9 – ORGANISMI NAZIONALI

I Delegati al Congresso eleggono i componenti del Direttivo Generale.
Ogni componente del Direttivo Generale dispone di un voto proporzionato al numero degli Associati delle strutture di appartenenza.
L’elezione del Direttivo Generale verrà effettuata sulla base della presenza territoriale degli Associati appartenenti ad ogni singola realtà Aziendale, così come previsto dall’art.1,  in proporzione di un rappresentante ogni 100 Associati, o frazione.
Il Direttivo Generale, nel rispetto delle delibere congressuali e sulla linea espressa dal Congresso, collabora alla definizione delle proposte provenienti dagli Associati e dalle rappresentanze di base.
Il Direttivo Generale è l’unico organo deliberante degli indirizzi di politica sindacale a livello generale e della revisione e/o integrazione dei Regolamenti allegati al presente Statuto, si riunisce su richiesta della Segretaria Generale ed ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
Le revisioni e/o integrazioni dei Regolamenti allegati al presente Statuto debbono essere approvati con i 2/3 dei voti di tutti gli iscritti rappresentati.
Per particolari situazioni contingenti, possono essere indette dalle Segreterie Nazionali di Settore specifiche riunioni dei componenti dei Direttivi Nazionali di Settore.

9.1 -I Direttivi di Settore così come eletti dal direttivo generale, eleggono con le modalità di cui all’art. 6 e 6.1 e sulla base dei criteri specificatamente indicati nel presente Statuto i componenti della Segreteria Nazionale di Settore.

In caso di indisponibilità di un componente dei Direttivi di Settore questi viene sostituito:
per Sede rappresentata da più delegati, dal primo non eletto dal Congresso; 
per Sede con rappresentante unico, da un nuovo componente eletto dalla stessa.

9.2 – Segreteria Nazionale di Settore -La Segreteria Nazionale di Settore,  quale organo esecutivo, dovrà essere composta da un numero dispari di componenti, comunque non superiore a undici e tale da garantire la presenza,
in numero proporzionale agli Associati, di un componente di ogni Azienda del settore di cui all’art.1.
In caso di indisponibilità di un componente questi viene sostituito dal primo non eletto o in mancanza di questi il Direttivo di Settore dovrà rifare l’elezione della Segreteria Nazionale di Settore.
La Segreteria Nazionale di Settore, a sua volta, dovrà eleggere al suo interno il Segretario Nazionale, il Segretario Amministrativo ed il Segretario Organizzativo.

9.3 -La Segreteria Nazionale di Settore, quale organo esecutivo, è responsabile in esclusiva:
-di rappresentare il Sindacato nelle Aziende all’interno del settore di competenza;
-della firma e della gestione degli accordi e dei contratti del proprio Settore;  di coadiuvare e lavorare in stretto contatto con il Segretario Generale ed il Segretario Nazionale di Settore;
-di mantenere i rapporti, ove possibile, con le altre OO.SS. ed Associazioni Professionali presenti all’interno del settore rappresentato od altro organismo.

9.4 – La Segreteria Nazionale di settore delega un suo componente per firmare i contratti o accordi della azienda di appartenenza.
La Segreteria Nazionale si riunisce di norma almeno una volta al mese o su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 10 – SEGRETERIA GENERALE

La Segreteria Generale, quale organo esecutivo, è composta da:
il Segretario Generale;
i Segretari Nazionali di Settore appartenenti ai settori di cui all’ art.1.
La Segreteria Generale, a sua volta, nomina il responsabile Amministrativo Generale e il responsabile Organizzativo Generale tra gli iscritti al sindacato.
Il responsabile Generale Amministrativo deve gestire le risorse della Segreteria Generale e redigere il rendiconto consuntivo della stessa, inoltre dovrà verificare la congruità dei rendiconti forniti dai Segretari Nazionali Amministrativi dei Settori.
Il responsabile Generale Organizzativo deve sovraintendere al buon funzionamento della Segreteria Generale, dei Direttivi Generali e del Congresso.
Tali cariche non hanno diritto di voto all’interno della Segreteria Generale.

I compiti della Segreteria Generale sono quelli di provvedere, d’intesa con il Segretario Generale, all’attività del Sindacato nell’ambito dei compiti previsti dallo Statuto, di quanto deliberato dal Congresso ed in conformità alle
indicazioni dei Direttivi Nazionali di Settore.

10.1 -Il Segretario Generale rappresenta il Sindacato nelle sedi istituzionali ed ha la rappresentanza legale esclusivamente per gli atti che hanno carattere generale della vita del sindacato.
Il Segretario Generale presiede le riunioni di Segreteria Generale e supervisiona l’attività del Sindacato in accordo con quanto previsto dal mandato congressuale e dal Direttivo Generale, e provvede all’attività del Sindacato nell’ambito degli scopi sociali ed in conformità alle deliberazioni dei Direttivi Nazionali di Settore; ha poteri di firma limitatamente alle pratiche amministrative e giuridiche che riguardano gli aspetti generali del Sindacato; può, d’intesa con le Segreterie Nazionali di Settore, presiedere e/o partecipare alle trattative di settore.
Il Segretario Generale, infine, può presiedere le riunioni delle varie Segreterie Nazionali di Settore.

10.2 – Rappresentanza Legale -Lo SNATER è rappresentato a tutti gli effetti dal Segretario Generale, il quale ha poteri di firma e rappresenta il Sindacato in giudizio esclusivamente per quanto concerne le vertenze a carattere generale.
Mentre le vertenze a carattere settoriale sono di competenza del Segretario Nazionale di Settore, parimenti quelle a carattere territoriale sono di competenza dei Segretari Regionali.
I componenti della Segreteria Generale collaborano e lavorano in stretto contatto con il Segretario Generale, condividendone la responsabilità.

10.3 – Assenze -Per motivi di impedimento o di assenza temporanea Il Segretario Generale può delegare le funzioni e i poteri relativi ad un componente la Segreteria Generale.
In caso di impedimento definitivo del Segretario Generale, la Segreteria Generale convocherà, entro sessanta giorni dalla manifestazione dell’impedimento, un Congresso straordinario per procedere esclusivamente alla nomina del nuovo Segretario Generale. Nel frattempo le funzioni, per l’ordinaria amministrazione, saranno assunte dal componente della Segreteria Generale più anziano di associazione.

Articolo 11- INCOMPATIBILITA’

Per un miglior funzionamento e per trasparenza dei ruoli si ritiene di dover ritenere la incompatibilità nei seguenti casi per i componenti:
delle segreterie nazionali con le segreterie territoriali;
degli organi di controllo e garanzia con qualsiasi altra carica di segreteria;
per oltre due mandati consecutivi nelle stesse cariche;
per conflitto di interessi o per parte in causa.

11.1 -Fanno eccezione il cumulo delle cariche elettive con quelle di RSU/RLS e delle realtà sindacali i cui rappresentanti risultano in numero inferiore alle cariche da ricoprire.

11.2 – Premesso che il dirigente sindacale eletto mantiene la carica per tutto il suo mandato, anche qualora dovesse variare il suo stato per quiescenza, mobilità con aggancio alla pensione, Cigs la re-iscrizione dovrà avvenire entro
tre mesi. In caso di licenziamento disciplinare impugnato il dirigente sindacale eletto mantiene la carica sino al giudizio.

Norma a verbale

I Delegati al Congresso possono prevedere una deroga alla limitazione dei due mandati per le piccole realtà che ne facciano specifica e motivata richiesta.

Articolo 12 – ORGANI DI STAMPA

Lo SNATER è titolare della testata “SINTONIA“ organo di stampa dell’Associazione.

12.1 -La Segreteria Generale è l’editore del giornale, ne individua la Redazione, costituita sulla base delle indicazioni provenienti dalle strutture nazionali del Sindacato, e ne nomina il Direttore.

Articolo 13 – ORGANISMI COLLATERALI

Allo scopo di mettere in atto efficaci iniziative tese a tutelare nel modo migliore gli Associati ed in generale i lavoratori, la Segreteria Generale e le Segreterie Nazionali di Settore negli ambiti di loro competenza possono costituire gruppi di lavoro con compiti di consulenza sulle tematiche collegate all’attività sindacale.
I componenti dei gruppi saranno individuati tra gli Associati che abbiano dimostrato particolari attitudini o esperienze nelle materie richieste.
In particolare i gruppi di lavoro potranno essere integrati con esperti indicati dalle Segreterie proponenti con specifico mandato.

Articolo 14 – SPESE DI RAPPRESENTANZA

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso.
Tutte le spese di rappresentanza per l’attività sindacale sono a carico del Sindacato.
Le modalità dei rimborsi sindacali e/o di qualsiasi titolo, connessi all’attività sindacale, sono stabilite dal Regolamento Amministrativo.

TITOLO IV°
ATTIVITA’ ED ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

Articolo 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia del corretto comportamento tra tutti gli Associati ed esplica i compiti secondo le previsioni del Codice Etico – Disciplinare.

I componenti del Collegio dei Probiviri, in numero di cinque, vengono eletti al Congresso tra tutti gli associati che abbiano almeno cinque anni di iscrizione consecutiva

Il Collegio dei Probiviri può chiedere al Segretario Generale di presenziare alle sue riunioni.

Articolo 16 – COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è organo di controllo amministrativo dell’organizzazione ed esplica i compiti come previsto dalle norme di legge e dal Regolamento Amministrativo.

I componenti del Collegio dei Sindaci, composto da tre effettivi e due supplenti, vengono eletti al Congresso tra tutti i soci che abbiano esperienza in materia amministrativo-contabile.

Articolo 17 – CONSULTA

La Consulta è l’organo di garanzia dell’organizzazione per quanto concerne l’applicazione e la corretta interpretazione delle norme statutarie, dei Regolamenti annessi e del Codice Etico -Disciplinare le cui riunioni sono
presiedute dal componente più anziano.

I componenti della Consulta sono:
di diritto: gli ex Presidenti del Sindacato e gli ex Segretari Generali;
elettivi: quattro membri eletti dal Congresso tra tutti gli associati che abbiano almeno cinque anni di iscrizione consecutiva.

Articolo 18 – NORMA COMPROMISSORIA

Ogni associato è obbligato ad avvalersi solo degli organismi di Garanzia e Controllo del Sindacato.

18.1 Solo al termine di tutte le procedure interne l’associato può ricorrere autonomamente alle autorità competenti. Comunque il suo caso sarà segnalato al Collegio dei Probiviri che esprimerà un proprio parere.

18.2 L’associato, che ricopre cariche sindacali, che ricorre ad autorità esterne per controversie su questioni interne in merito a qualunque aspetto della vita del sindacato senza essersi rivolto prima agli organismi sindacali preposti,
decade automaticamente dalle stesse.

TITOLO V°
RISORSE ECONOMICHE

Articolo 19 – PATRIMONIO

Il patrimonio del Sindacato è costituito principalmente e moralmente dai suoi iscritti e dai beni mobili ed immobili derivanti dalla gestione amministrativa del Sindacato.

Nota a Verbale

La sede attuale in via Dardanelli 13 scala B, sita in Roma risulta acquisita dall’Organizzazione sindacale a quel tempo costituita dagli associati della RAI e della Telespazio con atto notarile n°1186 registrato il 15 giugno 1984 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma e con gli estremi catastali NCEU Partita 90332 Foglio 398 Mappale 39 sub.128 – piano 2° -zona 3^ -cat. A/3 – classe 3^ – vani 5,5 R.C. .£.3630.

Articolo 20 – RIPARTIZIONE QUOTE SOCIALI

Le entrate dell’Organizzazione saranno costituite:
dalle quote associative degli iscritti;
da eventuali contributi derivanti dalle attività sindacali svolte a favore di non iscritti;
da ogni altro provento derivante dall’esercizio dell’attività redazionale, sociale o da atti di liberalità.
Le stesse sono ripartite secondo le disposizioni della Segreteria Generale su principi di autonomia, mutualità e solidarietà così come stabiliti dall’art.2 ( Finalità ).
Tali disposizioni sono attuate dal Segretario Amministrativo Generale.
Nell’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si farà riferimento all’allegato Regolamento Economico.

Articolo 21 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario si chiude il 31 maggio; pertanto verrà predisposto dal Segretario Amministrativo di ogni Settore, costituitosi a norma dell’art. 1 (Costituzione), un rendiconto consuntivo dell’anno solare precedente che verrà consegnato al Segretario Amministrativo Generale, che a sua volta predisporrà direttamente quello della Segreteria Generale a cui allegherà quanto predisposto dai Segretari Amministrativi di Settore.
Le norme del presente articolo sono attuate secondo le disposizioni dell’allegato Regolamento Economico.

Articolo 22 – SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO

In caso di scioglimento del Sindacato il suo patrimonio verrà devoluto ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.


ALLEGATO A: REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente Regolamento Elettorale, attuando le regole di democrazia interna dettate dallo Statuto, è la normativa che consente alle Segreterie Regionali di predisporre quanto necessario per svolgere in modo uniforme i pre-congressi regionali aziendali, previsti in preparazione del Congresso Generale e che si dovranno svolgere in tutte le aziende rappresentate.

Il compito dei pre-congressi regionali aziendali, oltre ad eleggere i Delegati al Congresso Generale ( Statuto -art. 8.3 ), è quello di eleggere i componenti dei Direttivi Regionali, che a loro volta eleggeranno i componenti delle Segreterie regionali sia nel numero che nelle persone ( Statuto – art. 7 ).
Successivamente, i componenti delle Segreterie regionali si riuniranno ed eleggeranno al loro interno le cariche di Segretario Responsabile, Organizzativo ed Amministrativo ed altre.

Tutti i soci ( iscritti ) sono elettori ed eleggibili ed hanno diritto al voto se sono in regola con il pagamento delle quote sociali previste dallo Statuto da almeno tre mesi ( Statuto -art.7 ).
Il dato verrà rilevato, a cura della Segreteria Nazionale, dall’elenco degli iscritti fornito dall’Azienda o tramite visione delle relative buste paga. Tale elenco dovrà essere fornito alla Segreteria Regionale in tempi congrui.

Prima dell’inizio delle votazioni dovranno essere avvisati tutti gli iscritti con mezzi idonei in modo da consentire a tutti di poter esercitare il diritto di voto.
Le votazioni dovranno essere effettuate mediante voto diretto e segreto ( Statuto -art.6 ) e non sono ammesse deleghe.
Saranno effettuate utilizzando una lista recante i nominativi in ordine alfabetico.

I lavoratori iscritti potranno eleggere i membri del Coordinamento ( Direttivo ) Regionale, a livello provinciale, nelle proporzioni indicate dall’art.7 dello Statuto;
regole specifiche legate al territorio od alla composizione del sindacato locale dovranno essere decise congiuntamente alla Segreteria Nazionale.

Al fine di garantire una rappresentanza alle minoranze, nella scheda elettorale gli elettori potranno votare, tramite un segno inequivocabile, non più di due terzi degli eleggibili.

La scheda delle votazioni dovrà contenere indicazione sul voto per il Coordinamento ( Direttivo ) Regionale e sul voto distinto concernente i Delegati al Congresso Generale.

Laddove non sarà possibile insediare un seggio fisso ( sala sindacale o locale idoneo che dovrà essere sigillato tra una tornata e l’altra ) si dovrà utilizzare una, o più, urne “volanti” sigillate da soci garanti ( Commissione Elettorale ) che
si recheranno sui posti di lavoro per raccogliere le schede degli iscritti.
I componenti della Commissione Elettorale ( scrutatori ) sono indicati dalla Segreteria Regionale in numero opportuno e nominati dalla Segreteria Nazionale, quale organo super partes.
Al termine delle votazioni i componenti della Commissione Elettorale, tra i quali sarà nominato un Presidente, procederanno allo spoglio delle schede redigendo un verbale contenente tutti i nominativi con le relative preferenze
ottenute e l’elenco degli eletti, che dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale.


ALLEGATO B: REGOLAMENTO ETICO E DI DISCIPLINA

CAPITOLO 1 – PRINCIPI

Art. 1 – Obiettivo

Il presente Codice Etico – Disciplinare è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento validi per gli Associati sia come soci sia come attivisti in armonia con le finalità e gli obiettivi dell’Associazione cosi come indicati nell’art. 2 dello Statuto ( Scopi e finalità ).

Art. 2 – Organi di garanzia

Sono organi di garanzia del Sindacato il Collegio dei Probiviri e la Consulta.
Il Collegio dei Probiviri, nominato dal Congresso secondo le norme dello Statuto, è competente per la verifica costante dell’applicazione del presente Codice, censurando e sanzionando le scorrettezze e le inadempienze dei soci.
La Consulta, nominata dal Congresso secondo le norme dello Statuto, è competente per la corretta applicazione del presente Codice e delle norme dello Statuto fornendone l’esatta interpretazione.
Le decisioni degli organi di garanzia sono vincolanti ed esecutive per tutti gli iscritti.

CAPITOLO 2 – CODICE ETICO

Art. 3 – Rapporti tra i soci

Ogni socio deve perseguire le finalità e gli scopi propri del Sindacato così come delineati dall’articolo 2 dello Statuto, con particolare riguardo verso i principi di mutualità e solidarietà.
Ogni socio deve mantenere con gli altri iscritti rapporti di lealtà e collaborazione.
Ogni socio non deve usare scritti od espressioni sconvenienti verso gli altri soci che eccedono la normale dialettica o diritto di critica.

Art. 4 – Rapporti del socio con l’Organizzazione

L’iscritto considera lo SNATER come riferimento per lo sviluppo dei principi e scopi statutari come da esso definiti, basandosi su principi di dignità, integrità morale, obiettività e lealtà nei rapporti con gli altri iscritti e con i soggetti a cui è rivolta l’attività sindacale.
L’iscritto accetta ed osserva lo Statuto ed i codici ad esso collegati, le deliberazioni degli organi statutari e gli accordi stipulati dall’Organizzazione.
L’iscritto deve essere in regola con il pagamento delle quote previste per l’iscrizione all’Associazione.

Art. 5 – Cariche sindacali ed Incarichi

Il socio non può operare in nome dell’Organizzazione se non derivante da cariche elettive o su uno specifico mandato di un organo dell’associazione.
Il socio che ricopre cariche sindacali od abbia accettato degli incarichi dall’Associazione è tenuto ad onorarli con serietà, diligenza, correttezza, perseguendo gli obiettivi dell’Organizzazione con impegno ed assiduità.

Art. 6 – Benefici personali

L’operato del socio, per conto dello SNATER, è svolto a titolo volontario.
Il socio non può utilizzare la propria appartenenza allo SNATER per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti.

CAPITOLO 3 – CODICE DI DISCIPLINA

Art. 7 – Provvedimenti Disciplinari

Nei casi di violazioni dello Statuto o dei Codici ad esso collegati o degli interessi dell’Organizzazione, il Collegio dei Probiviri avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente il socio interessato, su segnalazione motivata e documentata per iscritto da almeno un socio o con una procedura d’ufficio promossa dagli organi statutari.

Il Collegio dei Probiviri, sentiti gli interessati, decide in caso di comprovata violazione, una sanzione disciplinare che può consistere in:

1. richiamo, che consiste nel richiamare il socio sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi.
2. censura, che consiste in una dichiarazione formale al socio della mancanza commessa e del biasimo in corso.
3. sospensione, che consiste in un atto formale d’interruzione temporanea del rapporto associativo. La durata è stabilita dal Collegio dei Probiviri con un massimo di sei mesi.
4. espulsione.

La sanzione è adottata dopo aver sentito il socio a propria difesa, in forma scritta e, qualora il Collegio dei Probiviri lo ritenga opportuno, con comparizione personale previo invito a comparire spedito con adeguato preavviso.

La sospensione può avvenire anche in presenza di provvedimenti delle Autorità Giudiziarie.
Terminato il periodo di sospensione, il socio è riammesso nell’Organizzazione, purché in regola con la quota associativa.

Art. 8 – Aggravanti

Il socio che, sanzionato, incorra in un’altra sanzione nei quattro anni successivi dovrà essere considerato recidivo e la sua sanzione del caso sarà quella immediatamente superiore a quella già erogata.

Art. 9 – Espulsione

La risoluzione è deliberata per l’inosservanza dello Statuto o dei Codici ad esso collegati o degli interessi dell’Organizzazione, per salvaguardarne la dignità ed il decoro, ovvero per il verificarsi di violazioni gravi e/o ripetute di quanto formalmente accettato dal socio all’atto dell’iscrizione, o comunque al verificarsi di ogni comportamento che possa ledere in modo grave e documentato l’immagine dello S.N.A.TE.R.
La sanzione può essere erogata solo dopo aver sentito il socio.

Art. 10 – Sanzione del procedimento disciplinare

Nel caso in cui il procedimento disciplinare non sia attivato d’ufficio e risulti palesemente infondato, il Collegio dei Probiviri valuterà l’esistenza dei presupposti per adottare una sanzione disciplinare nei confronti del socio che
ha dato avvio al procedimento.

Art. 11 – Appellabilita` delle decisioni del Collegio dei Probiviri

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili per le sanzioni ai punti 1), 2) e 3) all’art. 7;
l’espulsione ( art. 9 ) è appellabile presso il Comitato Direttivo Centrale di settore.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri possono essere dichiarate nulle, per irricevibilità e competenza, da parte della Consulta con parere motivato evincolante.

CAPITOLO 4 – REGOLAMENTO ATTUATIVO

Art. 12 – Consulta

La Consulta opera secondo i compiti di vigilanza, interpretazione e corretta applicazione dello Statuto, del Regolamento Elettorale e del presente Codice.
Si deve riunire una volta l’anno per esaminare lo stato dell’Organizzazione ed emettere un proprio parere sulla sua conformità alle norme che la regolano.

Art. 13 – Decisioni della Consulta

Le decisioni della Consulta possono essere:

1. Pareri, di carattere non vincolante per l’organizzazione e presi in modo autonomo dalla stessa Consulta.
2. Raccomandazioni, di carattere non vincolante ma di cui gli organi dell’Associazione dovranno tenere conto nel loro operato.
3. Delibere, di carattere impegnativo e vincolante per tutta l’Associazione, a cui organi ed iscritti devono conformarsi.

La Consulta può deliberare norme integrative allo Statuto per una migliore funzionalità dell’Organizzazione e comunque tenendo presente il principio che “non è consentito ciò che non è previsto dalle norme interne”.

Le delibere a carattere di norme integrative previste dal comma precedente hanno valenza sino al Congresso successivo che può accoglierle, emendarle o lasciare decadere.

Art. 14 – Organizzazione

Il Collegio dei Probiviri e la Consulta sono autonomi ed indipendenti ed operano in un rapporto di sinergia e mutualità scambiandosi reciproche informazioni ed atti di rispettiva competenza.
Il referente per il loro funzionamento sarà il Segretario Organizzativo Generale e in assenza di questo il Segretario Generale.

Art. 15 – Controversie

Le controversie insorte tra il Collegio dei Probiviri e la Consulta saranno rimesse ad un lodo arbitrale presso la Segreteria Generale costituita in collegio “ad hoc” a cui parteciperà, con diritto di voto, il responsabile Organizzativo
Generale.

Ai componenti degli Organi di garanzia è fatto assolutamente divieto di essere parte in causa o di avere qualsivoglia conflitto d’interessi nelle decisioni che devono assumere.
In caso, viene prescritta l’auto-sospensione dalla carica fino al termine del procedimento.

Art. 16 – Norma di garanzia

I membri del Collegio dei Probiviri sono giudicabili esclusivamente dal Comitato Direttivo Generale previa dettagliata ed esauriente segnalazione da parte della Consulta.


ALLEGATO C: REGOLAMENTO ECONOMICO

 

Art. 1 – Finalità

Con il presente Regolamento Economico si da attuazione agli art. 20 e 21 dello Statuto; la verifica dell’applicazione del presente Regolamento viene demandata al responsabile Amministrativo Generale per una corretta gestione
economica ed in mancanza di questi al Segretario Generale, per un periodo non superiore a 90 giorni, dopo i quali è convocata una seduta straordinaria della segreteria Generale per nominare il nuovo responsabile Amministrativo
Generale.

Art. 2 – Rendiconti

Tutte le Segreterie sono tenute a redigere i rendiconti dei rimborsi e delle spese sindacali sostenute.
Il responsabile Amministrativo Generale chiederà ai rispettivi Segretari Amministrativi di Settore, di cui all’art. 1 dello Statuto, i rendiconti consuntivi dell’anno solare precedente almeno 90 giorni prima della chiusura dell’esercizio finanziario previsto per il 31 maggio di ogni anno ( Statuto – art. 21 ).
In mancanza del responsabile Amministrativo di Settore i rendiconti saranno presentati dal Segretario Nazionale di Settore.
I sindaci, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4, debbono effettuare almeno un controllo annuale preliminare alla presentazione del rendiconto.

Art. 3 – Responsabilità

Il Segretario Generale ed il responsabile Amministrativo Generale rispondono in solido per la parte economica riguardante la Segreteria Generale.
I Segretari Nazionali, le Segreterie Nazionali ed i rispettivi responsabili Amministrativi di Settore rispondono in solido per la parte economica riguardante i loro settori.
Il responsabile Amministrativo Generale ha il compito di ripartire le quote così come stabilito dalla Segreteria Generale e può richiedere in ogni momento un rendiconto preventivo di spesa ad ogni Segreteria Nazionale di Settore.

Art. 4 – Controlli e Verifiche

I rendiconti, lo stato patrimoniale, le attività delle varie Segreterie sono sottoposti al controllo del Collegio dei Sindaci; il controllo può essere esercitato a discrezione dei Sindaci i quali, eventualmente, possono chiedere anche
rendiconti preventivi di spesa alle Segreterie.
I Sindaci fanno riferimento per la loro attività al responsabile Amministrativo Generale; essi terranno un libro dove saranno annotate le riunioni, le ispezioni e le lettere.
Qualora i Sindaci verificassero inadempienze e/o anomalie essi dovranno darne immediata comunicazione agli organi di garanzia ( Collegio dei Probiviri e Consulta ) che si attiveranno per la parte di loro competenza.
Il responsabile Amministrativo Generale è tenuto ad informare i Sindaci di tutte le inosservanze allo Statuto ed al Regolamento Economico.

Art. 5 – RipartizioneLa Segreteria Generale stabilirà la ripartizione delle quote per il proprio funzionamento.
La parte rimante è destinata alle rispettive Segreterie Nazionali che ne riserveranno una parte per le attività delle sezioni locali, con una quota a bilancio comune a tutte le sedi periferiche. Laddove una sezione locale, per
importanza e grandezza, richieda la costituzione di una cassa locale, questa potrà essere concessa dopo previa nomina di un Segretario Amministrativo locale responsabile della conduzione economica.

Art. 6 – Patrimonio

Sarà cura da parte delle Segreterie Nazionali di settore redigere un registro patrimoniale dei beni del Sindacato a loro assegnati.


 (Fine documento)

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