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Editoriale

Il 3 marzo scorso è stato approvato in via definitiva, al Senato, il ddl sul Lavoro che introduce nuove norme sulla regolamentazione delle controversie di lavoro ed altro. In particolare il testo, approvato in quarta lettura, prevede l’introduzione dell’arbitrato nelle controversie, limitando contemporaneamente l’intervento del giudice, la possibilità di assolvere all’ultimo anno dell’obbligo scolastico con l’apprendistato, nuove regole sul pensionamento anticipato per i lavori usuranti, sugli ammortizzatori sociali e i Co.Co.Co.

L’innovazione più significativa stà proprio nella regolamentazione delle controversie, dove lo strumento dell’arbitrato è privilegiato rispetto al ricorso al giudice, il cui intervento è ora limitato al solo “accertamento del presupposto di legittimità”. Il canale dell’arbitrato e della conciliazione ( questa non più obbligatoria, però, ma solo facoltativa ) è invece esteso anche alle controversie legate al trasferimento di azienda ed al recesso a cominciare dal licenziamento ( con buona pace dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori ); inoltre l’omnicomprensività dell’indennizzo economico è in evidente alternatività con il “reintegro”.

Ma è proprio l’arbitrato, così come è stato congegnato, a suscitare forti perplessità, permettendo al collegio arbitrale di giudicare “secondo equità”, ovvero in sostanza poter giudicare non solo seguendo accordi o contratti ma anche secondo un personale “buon senso” che certamente espone la parte “debole” del processo. Inoltre, tutto questo, comprese le definizioni di “giusta causa” e “giustificato motivo” possono legittimamente entrare a far parte del contratto di lavoro, ovvero potrebbero essere subite dal lavoratore proprio nel momento di massima debolezza.

Da l’idea di una vera e propria sanatoria la norma per cui, in presenza di un contratto Co.Co.Co. per il quale è accertata la natura subordinata ( ovvero fuorilegge ), se il datore di lavoro ha offerto al lavoratore, entro il 30/9/2008, un contratto subordinato anche a TD allora sarà tenuto al solo indennizzo.

Per quanto ammorbidita nei vari passaggi parlamentari, è di sapore ottocentesco la possibilità di adempiere all’ultimo anno dell’obbligo scolastico ( si parla di quindicenni ) attraverso l’apprendistato.

Tanta solerzia nel comprimere ulteriormente diritti conquistati nel tempo e con enormi sacrifici non trova riscontro nei due articoli che avrebbero potuto dare un senso più “equo” alla legge: tre mesi di tempo per il governo per adottare regole sul pensionamento anticipato per chi svolge lavori usuranti, senza dare però nessun indirizzo. Addirittura due anni per la riforma degli ammortizzatori sociali.

i lavoratori, però, li licenziamo subito al costo di 12 mensilità.

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